La mia collaboratrice domestica si reca al lavoro servendosi dei mezzi pubblici.
Data l’emergenza Coronavirus ho pensato di sospendere la sua prestazione per qualche giorno, almeno fino alla data del 3 aprile, quella fissata dal Governo nel DPCM del 22 marzo 2020. Come mi devo comportare dal punto di vista retributivo e previdenziale?

La tabella delle attività c.d. essenziali comprende anche il “lavoro domestico”, con il codice ATECO 97.
Pertanto, colf e badanti possono continuare le loro prestazioni, sempre però nel rispetto evidentemente sia dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale [guanti e mascherine] che delle norme sul distanziamento, fermo inoltre che anche i collaboratori domestici devono munirsi dell’autocertificazione per documentare le ragioni dei loro spostamenti.
Quanto all’eventualità che Lei decida di sospendere il rapporto per le ragioni di cautela che sappiamo [tanto più che nel Suo caso la domestica utilizza i mezzi pubblici di trasporto…], Le facciamo presente che il settore del lavoro domestico è escluso dagli ammortizzatori sociali e quindi in sostanza non sono al momento previsti per questi lavoratori sostegni economici, anche se parrebbero allo studio ipotesi di ulteriori ampliamenti della “cassa in deroga”.
Per ora le agevolazioni – per la verità, poco significative – riguardano soprattutto il datore di lavoro (domestico) che vede infatti slittare la scadenza dei termini dei versamenti contributivi per il primo trimestre 2020 dal 10 aprile al 10 giugno e pertanto si tratta di venire incontro alle obiettive esigenze strettamente finanziarie della Sua collaboratrice ricercando una soluzione che possa concretamente soddisfare anche lei, se del caso erogandole anche un acconto sul TFR.
Quanto alla copertura sul piano normativo di questo eventuale periodo di assenza, si potrà ricorrere alla concessione – anche in più soluzioni – di giornate di ferie [già maturate e/o da maturare] e/o, previo accordo scritto, procedere a una trattenuta dalla retribuzione dei giorni di assenza concordati, pur se – ricordando che quelli con i lavoratori domestici sono spesso rapporti quasi familiari – non sarebbe certo anormale corrispondere in questi casi l’intera retribuzione mensile o la gran parte di essa, “coprendo” così in sostanza anche il periodo “non lavorato” [non va comunque dimenticato, nel bilanciamento tra le varie soluzioni, che, nell’ipotesi in cui nella busta paga un periodo non risulti “lavorato”, i contributi previdenziali in ordine ad esso non sarebbero evidentemente da Lei dovuti].
Si consideri infine che potrebbe comunque materializzarsi la possibilità di accedere al “fondo per il reddito di ultima istanza” [dl 18/2020] istituito proprio per fornire sostegno ai lavoratori che hanno sospeso o ridotto la loro attività a causa appunto dell’emergenza Coronavirus, ma siamo ancora in attesa del previsto decreto attuativo ministeriale che dovrebbe definire entro la metà di aprile i requisiti necessari per beneficiarne.

 (giorgio bacigalupo)

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